Modalità di accesso agli atti

Accesso Civico

L’accesso civico, introdotto dall’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza, che è il Dirigente Scolastico.

Responsabile della Trasparenza è il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Corzani.

PEO: dirigente@liceochierici-re.edu.it

PEC: resd01000l@pec.istruzione.it

Istanza di Accesso civico - Registro degli accessi

L’Art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (“Decreto Trasparenza”), intitolato "Accesso civico a dati e documenti", contiene le disposizioni qui sintetizzate (articoli e commi, ove non diversamente indicato, si rifericono sempre a questo decreto):

- L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

- L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.

- La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Che cos'è l'Accesso civico

l legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso Decreto 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l'Istanza di Accesso civico

1. Scaricare l'apposito modulo: Istanza di Accesso civico;

2. Compilarlo e scegliere per la consegna una delle seguenti alternative:

- inviarlo in allegato, via mail, all’indirizzo dirigente@liceochierici-re.edu.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando anche la scansione di un documento d’identità valido;

- stamparlo e presentarlo di persona, in forma cartacea, agli uffici del Liceo artistico “G. Chierici” di Reggio Emilia, inViale L. Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia, allegando la fotocopia di un documento d’identità valido.

Allegati

Modello_di_istanza_accesso_civico.pdf